IVA AGEVOLATA AL 10%

IVA AGEVOLATA AL 10%

Aggiornamento a Giugno 2022

IN COSA CONSISTE?
L’Iva agevolata al 10% consiste nel vedersi applicata un’aliquota straordinaria del 10%, anziché quella normalmente vigente del 22%, sull’imponibile relativo a prestazioni finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente. Tale regime agevolato è diventato permanente a seguito della Finanziaria 2010, pertanto non è più soggetto a scadenza.

CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE?
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

In generale, hanno diritto alla detrazione: 

  • il proprietario o il nudo proprietario; 
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 
  • chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato; 
  • i soci di cooperative divise e indivise; 
  • i soci delle società semplici; 
  • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. 
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. 

QUALI SPESE RIGUARDA?
L’aliquota agevolata al 10% riguarda gli interventi di recupero edilizio, tuttavia bisogna distinguere in due casistiche:

  • se si effettuano interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria è prevista l’agevolazione solo per il patrimonio edilizio a destinazione residenziale e in quest’accezione vanno ricomprese anche le pertinenze (ad esempio cantine, garage e sottotetti). L’Iva al 10% si può applicare inoltre anche alla manutenzione delle parti comuni di un edificio condominiale, purché esso sia a prevalente destinazione abitativa;
  • se si eseguono lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, l’agevolazione può essere applicata anche per interventi su negozi, uffici, laboratori, ecc.

L’Iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e fornitura di materiali e beni, purchè questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Infatti, nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene rispetto al valore della manodopera, l’aliquota agevolata si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quelli dei beni stessi.

In caso di pagamento di acconti e di saldi relativi alle prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, il valore entro cui applicare l’aliquota del 10% deve essere calcolato in relazione all’intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o saldo.  

A COSA NON SI APPLICA L’IVA AGEVOLATA?

L’aliquota agevolata al 10% non si applica a:

  • materiali o beni forniti da soggetti diversi da quello che esegue i lavori;
  • materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
  • prestazioni professionali che non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento;
  • prestazione di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta fornitrice che esegue i lavori, poiché in questo caso il valore della prestazione in subappalto (al netto di Iva) deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con aliquota ordinaria del 20% e successivamente riaddebitata da quest’ultima al committente con aliquota al 10%.

COME SI ACCEDE ALL’AGEVOLAZIONE?

Per ottenere l’aliquota agevolata non è necessario alcun iter burocratico, ma è sufficiente, nel momento in cui il committente ha stabilito di voler usufruire dell’agevolazione, presentare la Dichiarazione di Responsabilità alla ditta manutentrice, ovvero un’autocertificazione che attesti di possedere i requisiti richiesti per legge. Solo in presenza di tale dichiarazione la ditta fornitrice può applicare all’imponibile fatturato l’aliquota agevolata del 10%.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE?

La ditta fornitrice può applicare all’imponibile fatturato l’aliquota agevolata del 10% solo in presenza della Dichiarazione di Responsabilità da parte del committente.

Al momento della stesura della fattura, è obbligatorio identificare separatamente il costo dei beni significativi, ossia quei beni che, come sopra spiegato, non devono superare la differenza tra il valore complessivo della prestazione e quella dei beni stessi.

I beni considerati di valore significativo sono i seguenti:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • pavimenti;
  • videocitofoni;
  • caloriferi;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Nel caso in cui il costo dei beni significativi supera il limite stabilito per legge, di cui sopra, è obbligatorio indicare nella fattura la parte di valore a cui si applica l’Iva agevolata al 10% e quella invece a cui si applica l’Iva del 22%.

Il valore degli altri materiali utilizzati nelle opere e non compresi all’interno di quelli definiti significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce nel costo complessivo della prestazione.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DA OTTEMPERARE?

I soggetti che intendono usufruire dell’agevolazione, dopo aver constatato di possedere i requisiti richiesti per legge, devono comunicare tempestivamente, prima della fatturazione delle opere edili commissionate alla ditta fornitrice, la propria volontà di accedere a tale agevolazione, in quanto vi è l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera. Inoltre, perché la ditta fornitrice possa applicare l’Iva agevolata al 10%, il committente deve presentare obbligatoriamente al titolare della ditta l’apposita Dichiarazione di Responsabilità.

E’ altresì importante conservare ed esibire a richiesta tutta la documentazione inerente ai lavori in oggetto: quindi non bisogna smarrire la copia delle fatture emesse dalle ditte fornitrici e i relativi bonifici bancari.