{"id":203,"date":"2022-07-01T14:13:57","date_gmt":"2022-07-01T14:13:57","guid":{"rendered":"https:\/\/edilsantomauro.it\/?p=203"},"modified":"2022-07-02T14:15:09","modified_gmt":"2022-07-02T14:15:09","slug":"detrazione-irpef-del-50","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/2022\/07\/01\/detrazione-irpef-del-50\/","title":{"rendered":"DETRAZIONE IRPEF DEL 50%"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aggiornamento a Giugno 2022<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IN COSA CONSISTE?<br><\/strong>La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia \u00e8 disciplinata dall\u2019art.16-bis del Dpr 917\/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1\u00b0 gennaio 2012 l\u2019agevolazione \u00e8 stata resa permanente dal decreto legge n. 201\/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall\u2019Irpef.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;agevolazione consiste nella possibilit\u00e0 di detrarre dall&#8217;imposta Irpef il 50% delle spese sostenute nel corso dell&#8217;anno per la ristrutturazione di case, abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La detrazione \u00e8 diretta tramite Dichiarazione dei Redditi e permette la ripartizione dell\u2019importo detraibile in 10 quote di pari importo in 10 anni.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fondamentale rimane che si tratti di interventi su edifici esistenti, quindi risultano esclusi nuove costruzioni ed ampliamenti. In quest&#8217;ultimo caso, si potr\u00e0 detrarre solo la parte di spesa relativa alla parte di edificio esistente. Per provare che l&#8217;immobile sia esistente \u00e8 necessario che risulti accatastato.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CHI PUO&#8217; BENEFICIARE DELL&#8217;AGEVOLAZIONE?<br><\/strong>Possono beneficiare dell\u2019agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In generale, hanno diritto alla detrazione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> il proprietario o il nudo proprietario;&nbsp;<\/li><li> il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);&nbsp;<\/li><li> chi occupa l\u2019immobile a titolo di locazione o comodato;&nbsp;<\/li><li> i soci di cooperative divise e indivise;&nbsp;<\/li><li> i soci delle societ\u00e0 semplici;&nbsp;<\/li><li> gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;<\/li><li> il familiare convivente del possessore o detentore dell\u2019immobile oggetto dell\u2019intervento, purch\u00e9 sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se l&#8217;immobile \u00e8 in compropriet\u00e0 detrae chi sostiene le spese in misura proporzionale a quanto speso. Facciamo un esempio: immobile in compropriet\u00e0 tra due coniugi. Se le spese le sostiene interamente il marito, pu\u00f2 detrarre il 50% di tutta la spesa; se i due coniugi pagano in parti uguali, ciascuno detrae il 50% della met\u00e0 pagata; se le spese sono sostenute in quote diverse, es. 1\/3 e 2\/3, ciascuno detrae il 50% della propria quota.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QUALI SPESE RIGUARDA?<br><\/strong>La detrazione del 50% riguarda le seguenti categorie di intervento edilizio:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> manutenzione straordinaria;<\/li><li> restauro e risanamento conservativo;&nbsp;<\/li><li> ristrutturazione edilizia;<\/li><li> manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici condominiali.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l&#8217;esecuzione dei lavori, sono comprese:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;&nbsp;<\/li><li> le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46\/90 (impianti elettrici);&nbsp;<\/li><li> le spese per l&#8217;acquisto dei materiali;&nbsp;<\/li><li> il compenso corrisposto per la relazione di conformit\u00e0 dei lavori alle leggi vigenti;&nbsp;<\/li><li> le spese per l&#8217;effettuazione di perizie e sopralluoghi;&nbsp;<\/li><li> l&#8217;imposta sul valore aggiunto, l&#8217;imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;&nbsp;<\/li><li> gli oneri di urbanizzazione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QUALI SONO I LIMITI DI SPESA?<br><\/strong>L\u2019importo massimo di spesa ammessa al beneficio delle detrazioni per ristrutturazione \u00e8 di 96.000 euro (IVA inclusa) per unit\u00e0 immobiliare. Per cui l\u2019ammontare massimo della detrazione \u00e8 di 48.000 euro in 10 rate annuali (massimo 4.800 euro di detrazione all&#8217;anno). Il vincolo \u00e8 stringente e vale quindi sia nel caso in cui le spese vengano sostenute da un unico soggetto (proprietario o avente diritto), sia nel caso in cui le spese siano sostenute da pi\u00f9 comproprietari o contitolari di diritti sull&#8217;unit\u00e0 immobiliare oggetto dell&#8217;intervento. Poich\u00e9 per le detrazioni vale il criterio di cassa, quella che conta non \u00e8 la data di inizio e neppure quella della fine dei lavori, ma solo quella del pagamento mediante bonifico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>COME SI ACCEDE ALL&#8217;AGEVOLAZIONE?<br><\/strong>Per ottenere lo sconto IRPEF \u00e8 sufficiente presentare una pratica edilizia in comune (Cila, Scia, attivit\u00e0 di Edilizia Libera, ecc&#8230;) e in sede di dichiarazione dei redditi, indicare i dati catastali dell\u2019immobile oggetto dell\u2019intervento. E\u2019 indispensabile, per\u00f2, che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ad eccezione di quelli che non possono essere eseguiti con questa modalit\u00e0, come il pagamento di oneri concessori, diritti di segreteria, bolli, ecc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel bonifico deve essere indicato il codice fiscale della persona che effettua il pagamento e il codice fiscale o la partita Iva di colui che lo riceve. La maggior parte degli istituti di credito ha comunque predisposto una modulistica specifica per la richiesta della detrazione, che pu\u00f2 semplificare l\u2019operazione. Al bonifico effettuato verr\u00e0 applicata una ritenuta d\u2019acconto dell&#8217;8% sulla somma spettante al beneficiario.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I pagamenti effettuati con mezzi diversi dal bonifico bancario non sono validi (esclusi ovviamente i versamenti del condomino a favore dell&#8217;amministratore che successivamente effettuer\u00e0 un bonifico unico con tutte le quote dei condomini). Qualora nel bonifico siano omessi i dati richiesti e la causale, viene meno il diritto alla detrazione. Nel caso in cui si commetta un errore nell\u2019effettuare il bonifico \u00e8 possibile evitare di perdere l\u2019incentivo, facendosi restituire la somma versata, e ripetendo il pagamento con la modalit\u00e0 corretta.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE?<br><\/strong>La ditta che esegue i lavori, inseguito alle recenti modifiche apportate, non ha pi\u00f9 l&#8217;obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera, ma deve ricordare al cliente che il pagamento di tale fattura deve avvenire unicamente tramite bonifico bancario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ditta fornitrice, al momento della fatturazione a condomini che si avvalgono della detrazione del 50%, non applica la ritenuta d&#8217;acconto del 4%, ritenuta che viene invece trattenuta automaticamente al momento del pagamento tramite bonifico bancario dall&#8217;istituto bancario nella misura dell&#8217;8%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QUALI SONO GLI OBBLIGHI DA OTTEMPERARE?<br><\/strong>I soggetti che usufruiscono della detrazione Irpef devono conservare ed esibire a richiesta tutti i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. In particolare, il contribuente deve essere in possesso di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> comunicazione all&#8217;Asl, solo nei casi in cui \u00e8 prevista;<\/li><li> fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, intestate alla persone che usufruisce della detrazione;<\/li><li> ricevute dei bonifici di pagamento;<\/li><li>abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, permessi, autorizzazioni, ecc&#8230;) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;<\/li><li> domanda di accatastamento (se l\u2019immobile non \u00e8 ancora censito);<\/li><li> ricevute di pagamento dell\u2019imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta;&nbsp;<\/li><li> delibera assembleare di approvazione dell\u2019esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;<\/li><li> dichiarazione di consenso del possessore dell\u2019immobile all\u2019esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell\u2019immobile, se diverso dai familiari conviventi.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>COME SI PUO&#8217; PERDERE LA DETRAZIONE?<br><\/strong>La detrazione non \u00e8 riconosciuta, e l\u2019importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> il pagamento non \u00e8 stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o \u00e8 stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico \u00e8 effettuato);<\/li><li> non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;<\/li><li> non \u00e8 esibita la ricevuta del bonifico o questa \u00e8 intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;<\/li><li> le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;<\/li><li> sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aggiornamento a Giugno 2022<\/p>\n<p> <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/2022\/07\/01\/detrazione-irpef-del-50\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":415,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-203","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=203"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":273,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203\/revisions\/273"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/415"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}