{"id":205,"date":"2022-07-01T14:12:15","date_gmt":"2022-07-01T14:12:15","guid":{"rendered":"https:\/\/edilsantomauro.it\/?p=205"},"modified":"2022-07-02T14:15:45","modified_gmt":"2022-07-02T14:15:45","slug":"bonus-facciate-del-60","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/2022\/07\/01\/bonus-facciate-del-60\/","title":{"rendered":"BONUS FACCIATE DEL 60%"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aggiornamento a Giugno 2022<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IN COSA CONSISTE?<br><\/strong>Al fine di favorire il decoro degli edifici la \u201cLegge di Bilancio 2020\u201d, successivamente modificata nell\u2019anno corrente, ha previsto una detrazione di imposta lorda pari al 90%, dal 2022 solamente del 60%, delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;agevolazione consiste nella possibilit\u00e0 di detrarre dall&#8217;imposta Irpef il 60% delle spese sostenute nel corso dell&#8217;anno per lavori svolti nella parte strutturale rappresentata dalle facciate e\/o eventuali elementi architettonici presenti sulle facciate. La detrazione \u00e8 diretta tramite Dichiarazione dei Redditi e permette la ripartizione dell\u2019importo detraibile in 10 quote di pari importo in 10 anni.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CHI PUO&#8217; BENEFICIARE DELL&#8217;AGEVOLAZIONE?<br><\/strong>La platea dei beneficiari \u00e8 molto estesa e comprende&nbsp;<strong>tutti i contribuenti<\/strong>&nbsp;(residenti e non in Italia), che sostengono le spese per l&#8217;esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dal reddito che producono (Agenzia delle&nbsp;Entrate,&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.ipsoa.it\/documents\/fisco\/imposte-dirette\/quotidiano\/2020\/02\/15\/bonus-facciate-novita-circolare-agenzia-entrate\" target=\"_blank\">circolare n. 2\/E\/2020<\/a>).&nbsp;Hanno quindi diritto al bonus facciate le&nbsp;<strong>persone fisiche<\/strong>, gli enti pubblici e privati commerciali e non, le&nbsp;<strong>societ\u00e0 semplici<\/strong>, le&nbsp;<strong>associazioni tra professionisti<\/strong>, le societ\u00e0 di persone e le&nbsp;<strong>societ\u00e0 di capitali<\/strong>&nbsp;che possiedono o detengono l\u2019immobile oggetto dell\u2019intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell\u2019avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Possono fruire della detrazione, purch\u00e9 sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> il&nbsp;<strong>familiare convivente<\/strong>&nbsp;del proprietario o del detentore dell\u2019edificio oggetto dell\u2019intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purch\u00e9 la convivenza sussista al momento dell\u2019inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;<\/li><li> il&nbsp;<strong>coniuge separato<\/strong>&nbsp;assegnatario dell\u2019immobile intestato all\u2019altro coniuge;<\/li><li> il componente dell\u2019unione civile;<\/li><li> il convivente more uxorio, non proprietario dell\u2019edificio n\u00e9 titolare di un contratto di comodato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo sconto spetta anche:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> al promissario acquirente dell&#8217;immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell\u2019immobile regolarmente registrato;&nbsp;<\/li><li> a chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QUALI SPESE RIGUARDA?<br><\/strong>Prima di parlare delle tipologie di lavori agevolabili, bisogna porre particolare attenzione all\u2019ubicazione degli edifici. Accedono infatti alla detrazione gli interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti situati nelle&nbsp;<strong><u>zone A o B<\/u><\/strong>&nbsp;ai sensi del D.M. n. 1444\/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.&nbsp;Tale assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non pu\u00f2 essere attestata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esiste poi un altro requisito fondamentale per accedere al Bonus Facciate: sono ammissibili esclusivamente i lavori effettuati sulle facciate degli&nbsp;edifici visibili da suolo ad uso pubblico; questo in quanto l\u2019incentivo \u00e8 nato appunto per migliorare il decoro urbano che, chiaramente, deve essere visibile a chiunque. L\u2019agevolazione riguarda dunque gli interventi effettuati sull\u2019<strong>involucro esterno visibile dell\u2019edificio<\/strong>, ossia sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell\u2019edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e il bonus pu\u00f2 essere fruito anche per interventi realizzati sulle&nbsp;<strong>facciate laterali dell&#8217;edificio<\/strong>&nbsp;anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada (<a href=\"https:\/\/www.ipsoa.it\/documents\/fisco\/crediti-dimposta\/quotidiano\/2021\/01\/29\/bonus-laterali-parzialmente-visibili-strada\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 59\/2021<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono agevolabili gli interventi di&nbsp;<strong>recupero o restauro<\/strong>&nbsp;della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unit\u00e0 immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali. La detrazione \u00e8 applicabile&nbsp;<strong>anche agli immobili patrimonio<\/strong>, di cui all&#8217;articolo 90 del TUIR, ossia quei beni che non sono n\u00e9 beni strumentali n\u00e9 beni merce, ma costituiscono un investimento per l&#8217;impresa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle&nbsp;<strong>strutture opache della facciata<\/strong>, su&nbsp;<strong>balconi<\/strong>&nbsp;o su ornamenti e fregi e comprendono quindi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> interventi di sola&nbsp;<strong>pulitura o tinteggiatura esterna<\/strong>&nbsp;sulle strutture opache della facciata;<\/li><li> interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;<\/li><li> consolidamento, ripristino, inclusa la&nbsp;<strong>mera pulitura e tinteggiatura<\/strong>&nbsp;della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;<\/li><li> interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;<\/li><li> sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;<\/li><li>&nbsp;<strong>rifacimento del<\/strong>&nbsp;<strong>parapetto in muratura<\/strong>, della&nbsp;<strong>pavimentazione<\/strong>&nbsp;e la verniciatura della&nbsp;<strong>ringhiera in metallo<\/strong>&nbsp;e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi;<\/li><li> rifacimento dell\u2019intonaco dell\u2019intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell\u2019armatura (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185\/2020);<\/li><li> rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 411\/2020);<\/li><li> pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell\u2019edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada;&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono invece esclusi gli interventi effettuati sulle&nbsp;<strong>facciate interne dell\u2019edificio<\/strong>, se&nbsp;<strong>non visibili dalla strada<\/strong>&nbsp;o da suolo ad uso pubblico. In particolare, non danno diritto alla detrazione gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il beneficio non spetta per il rifacimento di&nbsp;<strong>terrazzi e lastrici solari<\/strong>, che sono pareti orizzontali (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185\/2020). Escluse anche le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane, atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, e di pulitura e tinteggiatura del muro di cinta non trattandosi di intervento effettuato sulla facciata dell\u2019edificio (Agenzia delle Entrate, risposta n. 434\/2020).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QUALI SONO I LIMITI DI SPESA?<br><\/strong>A differenza delle altre agevolazioni edilizie, per il bonus facciate&nbsp;non sono previsti limiti massimi di spesa, ma per&nbsp;poter accedere al Bonus Facciate 2022 nel caso in cui si intendano eseguire lavori di entit\u00e0 pi\u00f9 elevata, esistono degli ulteriori requisiti che devono essere rispettati. Tali criteri si applicano agli interventi ammissibili al bonus facciate che sono mirati all\u2019efficientamento energetico, ovvero quando si eseguono interventi che influiscono sull\u2019edificio dal punto di vista termico (ad esempio l\u2019installazione del cappotto termico) oppure quando i lavori interessano pi\u00f9 del 10% dell\u2019intonaco della SDL (Superficie Disperdente Lorda) complessiva dell\u2019edificio. In questi due casi, oltre al soddisfacimento di tutti gli altri criteri descritti sopra, sar\u00e0 obbligatorio dimostrare anche il rispetto&nbsp;dei \u201crequisiti minimi\u201d descritti nel&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.mise.gov.it\/images\/stories\/normativa\/DM_Linee_guida_APE.pdf\" target=\"_blank\">Decreto interministeriale del 26 giugno 2015<\/a>&nbsp;e dei valori limite di trasmittanza termica.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>COME SI ACCEDE ALL&#8217;AGEVOLAZIONE?<br><\/strong>Per ottenere lo sconto IRPEF \u00e8 sufficiente presentare una pratica edilizia in comune (Cila, Scia, attivit\u00e0 di Edilizia Libera, ecc&#8230;) e in sede di dichiarazione dei redditi, indicare i dati catastali dell\u2019immobile oggetto dell\u2019intervento. E\u2019 indispensabile, per\u00f2, che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ad eccezione di quelli che non possono essere eseguiti con questa modalit\u00e0, come il pagamento di oneri concessori, diritti di segreteria, bolli, ecc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel bonifico deve essere indicato il codice fiscale della persona che effettua il pagamento e il codice fiscale o la partita Iva di colui che lo riceve. La maggior parte degli istituti di credito ha comunque predisposto una modulistica specifica per la richiesta della detrazione, che pu\u00f2 semplificare l\u2019operazione. Al bonifico effettuato verr\u00e0 applicata una ritenuta d\u2019acconto dell&#8217;8% sulla somma spettante al beneficiario.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I pagamenti effettuati con mezzi diversi dal bonifico bancario non sono validi (esclusi ovviamente i versamenti del condomino a favore dell&#8217;amministratore che successivamente effettuer\u00e0 un bonifico unico con tutte le quote dei condomini). Qualora nel bonifico siano omessi i dati richiesti e la causale, viene meno il diritto alla detrazione. Nel caso in cui si commetta un errore nell\u2019effettuare il bonifico \u00e8 possibile evitare di perdere l\u2019incentivo, facendosi restituire la somma versata, e ripetendo il pagamento con la modalit\u00e0 corretta.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE?<br><\/strong>La ditta che esegue i lavori, inseguito alle recenti modifiche apportate, non ha pi\u00f9 l&#8217;obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera, ma deve ricordare al cliente che il pagamento di tale fattura deve avvenire unicamente tramite bonifico bancario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ditta fornitrice, al momento della fatturazione a condomini che si avvalgono della detrazione del 60%, non applica la ritenuta d&#8217;acconto del 4%, ritenuta che viene invece trattenuta automaticamente al momento del pagamento tramite bonifico bancario dall&#8217;istituto bancario nella misura dell&#8217;8%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QUALI SONO GLI OBBLIGHI DA OTTEMPERARE?<br><\/strong>I soggetti che usufruiscono della detrazione Irpef devono conservare ed esibire a richiesta tutti i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. In particolare, il contribuente deve essere in possesso di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> comunicazione all&#8217;Asl, solo nei casi in cui \u00e8 prevista;<\/li><li> fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, intestate alla persone che usufruisce della detrazione;<\/li><li> ricevute dei bonifici di pagamento;<\/li><li> abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, permessi, autorizzazioni, ecc&#8230;) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;<\/li><li> domanda di accatastamento (se l\u2019immobile non \u00e8 ancora censito);<\/li><li> ricevute di pagamento dell\u2019imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta;&nbsp;<\/li><li> delibera assembleare di approvazione dell\u2019esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;<\/li><li> dichiarazione di consenso del possessore dell\u2019immobile all\u2019esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell\u2019immobile, se diverso dai familiari conviventi.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>COME SI PUO&#8217; PERDERE LA DETRAZIONE?<br><\/strong>La detrazione non \u00e8 riconosciuta, e l\u2019importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> il pagamento non \u00e8 stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o \u00e8 stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico \u00e8 effettuato);<\/li><li> non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;<\/li><li> non \u00e8 esibita la ricevuta del bonifico o questa \u00e8 intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;<\/li><li> le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;<\/li><li> sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aggiornamento a Giugno 2022<\/p>\n<p> <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/2022\/07\/01\/bonus-facciate-del-60\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":416,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-205","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/205","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=205"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/205\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":272,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/205\/revisions\/272"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/416"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/edilsantomauro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}