Aggiornamento a Giugno 2022
IN COSA CONSISTE?
Al fine di favorire il decoro degli edifici la “Legge di Bilancio 2020”, successivamente modificata nell’anno corrente, ha previsto una detrazione di imposta lorda pari al 90%, dal 2022 solamente del 60%, delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
L’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta Irpef il 60% delle spese sostenute nel corso dell’anno per lavori svolti nella parte strutturale rappresentata dalle facciate e/o eventuali elementi architettonici presenti sulle facciate. La detrazione è diretta tramite Dichiarazione dei Redditi e permette la ripartizione dell’importo detraibile in 10 quote di pari importo in 10 anni.
CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE?
La platea dei beneficiari è molto estesa e comprende tutti i contribuenti (residenti e non in Italia), che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dal reddito che producono (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020). Hanno quindi diritto al bonus facciate le persone fisiche, gli enti pubblici e privati commerciali e non, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Possono fruire della detrazione, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Lo sconto spetta anche:
- al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
- a chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
QUALI SPESE RIGUARDA?
Prima di parlare delle tipologie di lavori agevolabili, bisogna porre particolare attenzione all’ubicazione degli edifici. Accedono infatti alla detrazione gli interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti situati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Tale assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.
Esiste poi un altro requisito fondamentale per accedere al Bonus Facciate: sono ammissibili esclusivamente i lavori effettuati sulle facciate degli edifici visibili da suolo ad uso pubblico; questo in quanto l’incentivo è nato appunto per migliorare il decoro urbano che, chiaramente, deve essere visibile a chiunque. L’agevolazione riguarda dunque gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ossia sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e il bonus può essere fruito anche per interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 59/2021).
Sono agevolabili gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali. La detrazione è applicabile anche agli immobili patrimonio, di cui all’articolo 90 del TUIR, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.
Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi e comprendono quindi:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
- consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
- sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi;
- rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell’armatura (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185/2020);
- rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 411/2020);
- pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell’edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada;
Sono invece esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In particolare, non danno diritto alla detrazione gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il beneficio non spetta per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono pareti orizzontali (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185/2020). Escluse anche le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane, atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, e di pulitura e tinteggiatura del muro di cinta non trattandosi di intervento effettuato sulla facciata dell’edificio (Agenzia delle Entrate, risposta n. 434/2020).
QUALI SONO I LIMITI DI SPESA?
A differenza delle altre agevolazioni edilizie, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa, ma per poter accedere al Bonus Facciate 2022 nel caso in cui si intendano eseguire lavori di entità più elevata, esistono degli ulteriori requisiti che devono essere rispettati. Tali criteri si applicano agli interventi ammissibili al bonus facciate che sono mirati all’efficientamento energetico, ovvero quando si eseguono interventi che influiscono sull’edificio dal punto di vista termico (ad esempio l’installazione del cappotto termico) oppure quando i lavori interessano più del 10% dell’intonaco della SDL (Superficie Disperdente Lorda) complessiva dell’edificio. In questi due casi, oltre al soddisfacimento di tutti gli altri criteri descritti sopra, sarà obbligatorio dimostrare anche il rispetto dei “requisiti minimi” descritti nel Decreto interministeriale del 26 giugno 2015 e dei valori limite di trasmittanza termica.
COME SI ACCEDE ALL’AGEVOLAZIONE?
Per ottenere lo sconto IRPEF è sufficiente presentare una pratica edilizia in comune (Cila, Scia, attività di Edilizia Libera, ecc…) e in sede di dichiarazione dei redditi, indicare i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento. E’ indispensabile, però, che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ad eccezione di quelli che non possono essere eseguiti con questa modalità, come il pagamento di oneri concessori, diritti di segreteria, bolli, ecc.
Nel bonifico deve essere indicato il codice fiscale della persona che effettua il pagamento e il codice fiscale o la partita Iva di colui che lo riceve. La maggior parte degli istituti di credito ha comunque predisposto una modulistica specifica per la richiesta della detrazione, che può semplificare l’operazione. Al bonifico effettuato verrà applicata una ritenuta d’acconto dell’8% sulla somma spettante al beneficiario.
I pagamenti effettuati con mezzi diversi dal bonifico bancario non sono validi (esclusi ovviamente i versamenti del condomino a favore dell’amministratore che successivamente effettuerà un bonifico unico con tutte le quote dei condomini). Qualora nel bonifico siano omessi i dati richiesti e la causale, viene meno il diritto alla detrazione. Nel caso in cui si commetta un errore nell’effettuare il bonifico è possibile evitare di perdere l’incentivo, facendosi restituire la somma versata, e ripetendo il pagamento con la modalità corretta.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE?
La ditta che esegue i lavori, inseguito alle recenti modifiche apportate, non ha più l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera, ma deve ricordare al cliente che il pagamento di tale fattura deve avvenire unicamente tramite bonifico bancario.
La ditta fornitrice, al momento della fatturazione a condomini che si avvalgono della detrazione del 60%, non applica la ritenuta d’acconto del 4%, ritenuta che viene invece trattenuta automaticamente al momento del pagamento tramite bonifico bancario dall’istituto bancario nella misura dell’8%.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DA OTTEMPERARE?
I soggetti che usufruiscono della detrazione Irpef devono conservare ed esibire a richiesta tutti i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. In particolare, il contribuente deve essere in possesso di:
- comunicazione all’Asl, solo nei casi in cui è prevista;
- fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, intestate alla persone che usufruisce della detrazione;
- ricevute dei bonifici di pagamento;
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, permessi, autorizzazioni, ecc…) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
- domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi.
COME SI PUO’ PERDERE LA DETRAZIONE?
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.