Aggiornamento a Giugno 2022
Col fine di ampliare gli interventi in campo edile rendendoli più accessibili ad una più ampia platea di beneficiari, sono stati sviluppati negli ultimi anni dei nuovi strumenti fiscali: la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura.
Sia per il Bonus del 50% per le ristrutturazioni edilizie, sia per il Bonus Facciate del 60%, esistono 3 differenti modalità per poter richiedere l’incentivo:
- La DETRAZIONE DIRETTA con la presentazione di tutta la documentazione direttamente in sede di Dichiarazione dei Redditi; in questo modo, a fronte del pagamento immediato dell’intero importo delle opere con bonifico bancario all’impresa che svolge i lavori, il beneficio fiscale si ha con ripartizione di 10 quote di pari importo per 10 anni;
- La CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA è un accordo contrattuale attraverso il quale si trasferisce il diritto di credito di un soggetto, il cedente, ad un acquirente terzo, il cessionario, che lo acquista ad un determinato prezzo, per poi procedere alla riscossione nei confronti del debitore. In questa circostanza, a fronte del pagamento immediato dell’intero importo delle opere con bonifico bancario all’impresa che svolge i lavori, il cliente può poi cedere il corrispettivo del credito spettante ad un terzo soggetto, ad esempio un istituto bancario, che di fatto “acquista” tale credito ad un determinato prezzo;
- Lo SCONTO IN FATTURA è anch’esso un accordo contrattuale tra il cliente e l’impresa che svolge i lavori; in questo caso, il cliente versa alla ditta unicamente l’importo che non matura il credito di imposta, mentre il valore del credito viene di fatto “scontata” dall’impresa. In questo modo il cliente ha la possibilità di vedersi abbattuto il costo dei lavori direttamente dalla ditta fino ad un importo corrispondente alla percentuale del bonus fiscale di riferimento.
Con le ultime modifiche delle normative in materia di bonus fiscali, sono stati introdotti nell’anno corrente degli ulteriori strumenti di controllo per evitare frodi da parte degli utilizzatori. In particolare, sono stati introdotti dei meccanismi di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria, ovvero a tecnici qualificati (geometri, architetti e ingegneri).
Nel particolare, possiamo riassumere che per tutti gli interventi in edilizia libera, ovvero senza abilitazione amministrativa, o con Cila, ma con importi dei lavori inferiori a 10.000 euro, non sono necessari visto di conformità ed asseverazione da parte di tecnico qualificato, mentre in tutti gli altri casi, ossia per lavori che richiedano una qualsiasi abilitazione amministrativa o per i quali si intenda avvalersi di cessione del credito o sconto in fattura, diventano obbligatori sia visto di congruità che asseverazione. Ovviamente i costi sostenuti per tali pratiche rientrano tra quelli detraibili.


