Aggiornamento a Giugno 2022
IN COSA CONSISTE?
La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art.16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
L’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta Irpef il 50% delle spese sostenute nel corso dell’anno per la ristrutturazione di case, abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La detrazione è diretta tramite Dichiarazione dei Redditi e permette la ripartizione dell’importo detraibile in 10 quote di pari importo in 10 anni.
Fondamentale rimane che si tratti di interventi su edifici esistenti, quindi risultano esclusi nuove costruzioni ed ampliamenti. In quest’ultimo caso, si potrà detrarre solo la parte di spesa relativa alla parte di edificio esistente. Per provare che l’immobile sia esistente è necessario che risulti accatastato.
CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE?
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
In generale, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Se l’immobile è in comproprietà detrae chi sostiene le spese in misura proporzionale a quanto speso. Facciamo un esempio: immobile in comproprietà tra due coniugi. Se le spese le sostiene interamente il marito, può detrarre il 50% di tutta la spesa; se i due coniugi pagano in parti uguali, ciascuno detrae il 50% della metà pagata; se le spese sono sostenute in quote diverse, es. 1/3 e 2/3, ciascuno detrae il 50% della propria quota.
QUALI SPESE RIGUARDA?
La detrazione del 50% riguarda le seguenti categorie di intervento edilizio:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici condominiali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione.
QUALI SONO I LIMITI DI SPESA?
L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio delle detrazioni per ristrutturazione è di 96.000 euro (IVA inclusa) per unità immobiliare. Per cui l’ammontare massimo della detrazione è di 48.000 euro in 10 rate annuali (massimo 4.800 euro di detrazione all’anno). Il vincolo è stringente e vale quindi sia nel caso in cui le spese vengano sostenute da un unico soggetto (proprietario o avente diritto), sia nel caso in cui le spese siano sostenute da più comproprietari o contitolari di diritti sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento. Poiché per le detrazioni vale il criterio di cassa, quella che conta non è la data di inizio e neppure quella della fine dei lavori, ma solo quella del pagamento mediante bonifico.
COME SI ACCEDE ALL’AGEVOLAZIONE?
Per ottenere lo sconto IRPEF è sufficiente presentare una pratica edilizia in comune (Cila, Scia, attività di Edilizia Libera, ecc…) e in sede di dichiarazione dei redditi, indicare i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento. E’ indispensabile, però, che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ad eccezione di quelli che non possono essere eseguiti con questa modalità, come il pagamento di oneri concessori, diritti di segreteria, bolli, ecc.
Nel bonifico deve essere indicato il codice fiscale della persona che effettua il pagamento e il codice fiscale o la partita Iva di colui che lo riceve. La maggior parte degli istituti di credito ha comunque predisposto una modulistica specifica per la richiesta della detrazione, che può semplificare l’operazione. Al bonifico effettuato verrà applicata una ritenuta d’acconto dell’8% sulla somma spettante al beneficiario.
I pagamenti effettuati con mezzi diversi dal bonifico bancario non sono validi (esclusi ovviamente i versamenti del condomino a favore dell’amministratore che successivamente effettuerà un bonifico unico con tutte le quote dei condomini). Qualora nel bonifico siano omessi i dati richiesti e la causale, viene meno il diritto alla detrazione. Nel caso in cui si commetta un errore nell’effettuare il bonifico è possibile evitare di perdere l’incentivo, facendosi restituire la somma versata, e ripetendo il pagamento con la modalità corretta.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE?
La ditta che esegue i lavori, inseguito alle recenti modifiche apportate, non ha più l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera, ma deve ricordare al cliente che il pagamento di tale fattura deve avvenire unicamente tramite bonifico bancario.
La ditta fornitrice, al momento della fatturazione a condomini che si avvalgono della detrazione del 50%, non applica la ritenuta d’acconto del 4%, ritenuta che viene invece trattenuta automaticamente al momento del pagamento tramite bonifico bancario dall’istituto bancario nella misura dell’8%.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DA OTTEMPERARE?
I soggetti che usufruiscono della detrazione Irpef devono conservare ed esibire a richiesta tutti i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. In particolare, il contribuente deve essere in possesso di:
- comunicazione all’Asl, solo nei casi in cui è prevista;
- fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, intestate alla persone che usufruisce della detrazione;
- ricevute dei bonifici di pagamento;
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, permessi, autorizzazioni, ecc…) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
- domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi.
COME SI PUO’ PERDERE LA DETRAZIONE?
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.


